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I progetti hanno bisogno di una verifica, per la validazione: la normativa di riferimento

Qual è il percorso di validazione di un progetto secondo l’attuale normativa? Scopriamo tutte le prassi operative per assolvere gli obblighi previsti dalla legge e migliorare lo standard qualitativo dei tuoi progetti.

Quando si parla di verifica di un progetto ai fini di validazione si ha sempre un po’ di tremore alla bocca dello stomaco, vero? Sono molte le normative a cui stare attenti e le regole da seguire, in continua evoluzione pare. Cerchiamo di organizzare meglio il percorso di validazione di un progetto secondo l’attuale legge vigente e capiamo quali sono i capisaldi per chi vuole ottenere una verifica a norma aumentandone anche gli standard qualitativi.

Costruzioni edili, opere di ingegneria civile e relative opere impiantistiche, opere di presidio, di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Progetti che vanno verificati e validati. Come? Attraverso un processo. Vediamo quale.

Verifica di progetto ai fini di validazione: parliamo di DLGS 163/2006 e DPR 207/2010

Quando si parla di verifica dei progetti di attuazione ai fini della validazione si parla di due decreti in particolare:

  • il D.Lgs 163/2006 ovvero il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE 17/2004 e CE 18/2004;
  • il DPR 207/2010 ovvero regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo numero 163 del 12 aprile 2006.

In particolare, il DPR 207/2010 ha presentato una nuova visione del mercato, offrendo delle novità interessanti per gli incarichi del settore riducendo i costi di verifica e aumentando il ventaglio di professionisti che possono offrire il servizio di validazione.

Verifica di progetto: livello preliminare, definitivo, esecutivo

La normativa stabilita dal DPR 207/2010 prevede che il controllo tecnico concomitante si estenda ad ogni fase del progetto, suddiviso in preliminare, definitivo ed esecutivo:

  • il progetto preliminare deve presentare i documenti riportati nell’articolo 17 del decreto
  • il progetto definitivo quelli dell’articolo 24
  • il progetto esecutivo articolo 33.

Per verificare la validità di un progetto il principio di base è che l’incarico di verifica non può coincidere, per ovvi motivi di incompatibilità, con le attività di progettazione, di coordinamento, direzione lavori o sicurezza e collaudo.

Verifica di progetto ai fini della validazione: cosa cambia?

Il nuovo codice appalti sembra cambiare tutto e niente del processo di verifica del progetto ai fini della validazione relativamente ad appalti pubblici e privati. Il DLGS 50/2016:

  • Riformula la partecipazione alle gare pubbliche da parte dei professionisti
  • Abolisce alcuni articoli previsti dai vecchi regolamenti
  • Lascia aperti molti dubbi su come, quando e in quali casi presentare i progetti per la validazione.

Quando si decide di validare un progetto bisogna seguire, oltre alle linee guida del Codice Appalti (nuova versione) anche la norma di accreditamento degli organismi di ispezione (UNI CEI EN ISO /IEC 17020:2012) e la UNI 10721:2012.

La suddivisione del progetto in livello preliminare, definitivo, esecutivo resta ma non devono più essere integrati tra loro dalla documentazione contenuta nel vecchio decreto. Il progetto preliminare, oggi denominato progetto di fattibilità tecnica ed economica resta invariato.

Il nuovo codice ridefinisce anche tutti i criteri di affidamento degli incarichi per la verifica dei progetti pubblici. Conferma infatti quanto sostenuto dal decreto precedente (non compatibilità dei ruoli di verifica con quelli effettivi di realizzazione del progetto) e sancisce che sia disciplinato il settore in modo assolutamente trasparente assegnando ad un ente di accreditamento ISO 17020:2012 per la convalida dei soggetti verificatori, Per l’Italia tale istituto di accreditamento è ACCREDIA (https://www.accredia.it/chi-siamo/).

Come avviene l’affidamento dell’incarico di verifica del progetto? L’articolo a cui fare riferimento è il n.26 del vecchio DPR 207/2010: secondo i requisiti in esso contenuti e secondo le linee guida ANAC viene assegnato il lavoro.

In pratica, la verifica della validità di un progetto viene assegnata secondo le regole di ACCREDIA a chi riesce a garantire (tramite certificazione ISO 9001) l’imparzialità e indipendenza della valutazione.

Se il lavoro, poi, è assegnato esternamente bisogna allestire un unico bando per tutti i livelli progettuali e seguire le regole che vengono imposte per i più semplici appalti per i servizi architettura (chiamati organismi di ispezione A e C). Gli organismi di ispezione B sono invece unità tecniche interne alla stazione appaltante.

Come si diventa un organismo di ispezione? O si cerca di ottenere la certificazione ISO 9001 per la verifica e validazione dei progetti oppure la ISO 17020 come organismo di tipo C. Quest’ultima opzione eliminerebbe, però, ogni rischio di sovrapposizione professionale (separa, infatti, tutti i livelli professionali: tecnico, procedurale, ecc.).

Verifica dei progetto ai fini della valutazione: corso online

La verifica di progetto ai fini di validazione è un argomento intricato e ricco di norme e regolamenti da seguire pedissequamente. Hai bisogno, per tenerti sempre aggiornato, di un corso che ti “testi” su simulazioni guidate e ti fornisca strumenti concreti da utilizzare sul campo (come rilievi e verbali, ad esempio). Devi, inoltre, essere accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012 e i regolamenti ACCREDIA per poter esercitare.

Scopri il corso online Verifica di progetto ai fini di validazione: il percorso teorico pratico che, attraverso 9 video lezioni, ti condurrà a una conoscenza e padronanza di queste tematiche, nel rispetto della normativa vigente.

A completamento del corso potrai così ricevere l’attestato di partecipazione, valido per l’acquisizione di 15 crediti CFP per architetti.

Verifica di progetto ai fini di validazione

 

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