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La formazione continua per i Periti Industriali

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

Così recita l’articolo 7 del D.P.R 137 che regolamenta gli ordini professionali.

Quest’anno tocca ai Periti Industriali. Si conclude infatti il primo quinquennio di formazione obbligatoria per tutti coloro che sono iscritti all’albo professionale. Il mancato raggiungimento del numero dei  crediti formativi stabiliti dal decreto prevede sanzioni che portano fino alla sospensione.

In questo articolo andiamo a fare un po’ di chiarezza su quali sono gli obblighi e soprattutto le sanzioni per gli inadempienti.

Una sorta di vademecum del CFP per il Perito Industriale.

 

In cosa consiste esattamente la formazione continua per Periti?

In un arco temporale di 5 anni il professionista iscritto all’albo ha l’obbligo di conseguire 120 CFP di cui 15 relativi a etica, deontologia, materia previdenziale e tutto ciò che costituisce aggiornamento della regolamentazione del collegio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il professionista deve presentare all’ordine tutta la documentazione relativa alla formazione dell’anno appena trascorso.

Per i nuovi iscritti l’obbligo formativo annuale decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione, ma la regola non è applicabile ai professionisti che si riscrivono all’ordine.

Esenzioni ed esoneri. Chi può richiederli?

In alcuni casi è possibile richiedere esenzione od esonero dall’obbligo formativo, previa compilazione della modulistica ed invio al Collegio territoriale.

L’esenzione  viene concessa in caso di:

  • gravidanza
  • maternità/paternità
  • grave malattia
  • intervento chirurgico
  • interruzione dell’attività per 4 mesi consecutivi

L’esonero può essere richiesto dal professionista che risulta iscritto a diversi ordini professionali e sceglie di adempiere l’obbligo imposto da un altro ordine.

Riduzione dell’impegno formativo. È possibile?

Presentando richiesta scritta al Collegio è possibile richiedere una riduzione dell’impegno formativo, nel momento in cui il professionista, tramite modulo apposito, certifichi il non esercizio della professione. In questo caso l’impegno formativo sarà ridotto a 40 crediti CFP da acquisire nell’arco dei 5 anni.

Stessa cosa vale per il professionista ancora in attività che ha compiuto il 65° anno di età.

Per quanto riguarda i professionisti assunti con regolare contratto dipendente che svolgono la professione, l’obbligo formativo rimane il medesimo che richiede 120 CFP.

Mancato aggiornamento: quali sono le sanzioni previste?

Le sanzioni sono inflitte dal Collegio di disciplina territoriale, seguendo i criteri fissati dal CNPI. Esistono però due profili di illecito disciplinare che vengono valutati, uno oggettivo ed uno soggettivo (che costituisce anche i presupposti per l’esenzione dall’impegno formativo).

Al fine di decretare una sanzione adeguata e proporzionata in base al caso concreto, l’organo disciplinare deve valutare possibili attenuanti o aggravanti e la recidiva del professionista rispetto al quinquennio precedente a quello al vaglio disciplinare. In base al principio di proporzionalità ecco le indicazioni per il piano sanzionatorio:

  • 90-120 crediti CFP la possibilità di colmare il deficit formativo nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi del quinquennio in corso.
  • < 90 crediti CFP avvertimento ( consiste nel richiamo del professionista sulla mancanza e l’invito a non ripeterla)
  • < 40 crediti CFP censura (dichiarazione formale di biasimo, che resta agli atti del consiglio dell’Ordine e al consiglio disciplinare locale)
  • < 20 crediti CFP sospensione dall’esercizio della professione fino ad 1 mese
  • il mancato raggiungimento dei 15 crediti obbligatori riguardanti l’etica, la deontologia e tutto ciò che costituisce aggiornamento relativo alle regolamentazioni dell’Ordine, comporta il solo avvertimento.

Per i professionisti che usufruiscono della riduzione dell’obbligo formativo, le indicazioni per il piano sanzionatorio saranno le seguenti:

  • 30-40 crediti CFP la possibilità di colmare il deficit formativo nel semestre successivo la scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi del quinquennio in corso.
  • < 30 crediti CFP avvertimento ( consiste nel richiamo del professionista sulla mancanza e l’invito a non ripeterla)
  • < 13 crediti CFP censura (dichiarazione formale di biasimo, che resta agli atti del consiglio dell’Ordine e al consiglio disciplinare locale)
  • < 7 crediti CFP sospensione dall’esercizio della professione fino ad 1 mese
  • il mancato raggiungimento dei 15 crediti obbligatori riguardanti l’etica, la deontologia e tutto ciò che costituisce aggiornamento relativo alle regolamentazioni dell’Ordine, comporta il solo avvertimento.Nel caso di seconda o terza recidiva da parte del professionista, le sanzioni inflitte saranno molto più severe.

 

 

 

 

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