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Cosa succede nel caso di mancato aggiornamento del Coordinatore nei cantieri?

Il Decreto legislativo 81/08, altrimenti conosciuto come Testo Unico per la sicurezza dei Lavoratori, ha introdotto diverse novità, soprattutto relativamente ai cantieri temporanei e alla figura di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri.

Successivamente integrato con il decreto correttivo n. 106/2009, è la più recente normativa di riferimento per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D.lgs 81/08: cenni normativi

Il previgente impianto normativo in materia salute e sicurezza sul lavoro era determinato dal recepimento di Direttive Europee. Con l’introduzione del D.lgs 81/08, però, l’intero complesso normativo ha subito delle importanti modifiche che non hanno cambiato la sostanza dei precedenti 626/94 e 494/96. Inoltre, il Testo Unico per la salute e la sicurezza dei Lavoratori ha inglobato, quindi abrogato, anche i precedenti d.P.R. (547/55, 164/56 e così via dicendo).

La struttura del D.lgs 81/08 è quella usuale e necessaria per tutte le norme relative alla sicurezza, salute ed igiene sul lavoro. Facendo parte del diritto penale, almeno in Italia, questa normativa deve sottostare ad una struttura molto rigida:

  • una parte iniziale con la definizione ed i campi di applicazione;
  • una parte centrale contenente le disposizioni specifiche;
  • una parte finale con indicate le sanzioni penali, in caso di mancato rispetto.

Esso è poi suddiviso ulteriormente in Titoli e Capi che vanno a regolamentare tutte le tipologie di attività, compresi i cantieri e la figura di Coordinatore per la sicurezza.

Il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri

Nel caso dei cantieri, il D.lgs 81/08 prevede due figure specifiche dedicate alla sicurezza:

  • il coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
  • il coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP).

Il coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

Esso viene definito come il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti previsti dall’art. 92 del Testo Unico per la salute e la sicurezza dei Lavoratori.

A meno che non vi sia una coincidenza tra committente ed impresa esecutrice, questo soggetto non può coincidere con il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, e nemmeno con dipendenti o con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’azienda ordinante.

Il coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Questa figura ha il compito di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, ma in alcuni casi, è previsto dalla normativa che il documento possa essere compilato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Anch’essa è una figura fondamentale per la sicurezza nei cantieri.

L’aggiornamento quinquennale

Sia per il CSE che per il CSP è stato introdotto un aggiornamento quinquennale della durata di 40 ore.

Nel Testo Unico per la sicurezza è specificato che:

per coloro che hanno conseguito l’attestato di Coordinatore per la sicurezza prima dell’entrata in vigore del decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di applicazione dello stesso.

Questo significa che, tutti coloro che sono stati abilitati alla figura di Coordinatore con l’ex 494/96, hanno avuto il 15 maggio 2013 come prima scadenza dell’obbligo di aggiornamento. Di conseguenza, la seconda scadenza è stata il 15 maggio 2018.

Diversa la situazione per coloro che sono stati abilitati dopo l’entrata in vigore del Testo Unico per la sicurezza dei Lavoratori: in questo caso, il professionista designato ha cinque anni di tempo, dalla data di abilitazione, per fruire delle 40 ore di formazione obbligatorie per l’aggiornamento.

Mancato aggiornamento del Coordinatore per la sicurezza nei cantieri: cosa fare?

Qualora vi sia un’inadempienza da parte del Coordinatore per la sicurezza nei cantieri, la figura designata perde la propria operatività. Infatti, in caso di mancato aggiornamento del Coordinatore, sia esso un CSE o CSP, egli non potrà più svolgere la funzione a lui assegnata.

La notizia positiva è che la carica non decade, bensì risulta sospesa fino al momento in cui non verrà maturato il monte ore di 40 ore per la formazione, obbligatorio per legge.

Una volta svolto il corso di aggiornamento, il professionista riprenderà ad essere pienamente abilitato alla carica di Coordinatore per la sicurezza.

Il corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri

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Il corso, fruibile completamente in modalità e-learning, ti permetterà di restare aggiornato e di assolvere gli obblighi di aggiornamento quinquennale, come previsto dal Testo Unico per la salute e sicurezza dei Lavoratori. Scopri di più.

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