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Linee guida relative ai crediti formativi per architetti: cosa cambierà nel 2019?

Tutto quello che devi sapere sui crediti formativi per architetti

Ai sensi del Regolamento del CNAPPC, ovvero il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, tutti i professionisti regolarmente iscritti all’albo devono assolvere ad un obbligo di formazione professionale continua. Di seguito le linee guida da rispettare per essere in linea con quanto richiesto dal Regolamento ed adempiere correttamente all’acquisizione dei crediti professionali necessari, riconosciuti dall’Ordine.

Il Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua per Architetti

Era il 15 dicembre del 2016, quando il CNAPPC ha approvato le nuove linee guida del regolamento dedicato all’aggiornamento ed allo sviluppo professionale obbligatorio per il triennio 2017/2019. Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua per gli Architetti è entrato ufficialmente in vigore il 1° luglio 2017 ed ha introdotto diverse direttive finalizzate alla salvaguardia dell’interesse della collettività e delle aspettative dei committenti, alla progressione formativa del libero professionista per offrire servizi di qualità, alla tutela della qualità architettonica affinando la competenza tecnica e professionale e, infine, a rendere le attività di aggiornamento e sviluppo professionale accessibili a tutti.

Come stabilito dallo stesso regolamento, le tempistiche per portare a termine le attività sono studiate su un periodo della durata triennale. Ogni iscritto all’albo ha quindi l’obbligo di acquisire, nel triennio di competenza, 60 CFP (crediti formativi professionali), di cui almeno 12 devono necessariamente derivare da attività di aggiornamento su tematiche di Deontologia e Discipline Ordinistiche.

Quanti crediti formativi saranno necessari per l’anno 2019?

Non esistono limiti annuali per l’acquisizione di crediti formativi, proprio perché parliamo di una somma pari a 60 CFP ogni tre anni. Il 2019 sarà l’ultimo anno previsto dal triennio di aggiornamento professionale, per questo motivo, se alla data del 31.12.2019 avrai acquisito più crediti del necessario, devi sapere che potrai trasferirne fino ad un massimo di 20 nel triennio successivo.

Nel caso in cui tu abbia frequentato corsi, eventi o seminari non protocollati con il CNAPPC, puoi segnalarlo attraverso la piattaforma im@teria tramite un’apposita autocertificazione. Questa prassi può includere la trasformazione in CFP anche di esperienze formative all’estero, purché vengano presentate le documentazioni specifiche in accreditamento singolo.

Come avrai capito, i crediti formativi professionali sono l’unità di misura prevista per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale, ma come ottenerli?

Come ottenere i CFP necessari all’adempimento dell’aggiornamento professionale continuo

Le modalità attraverso le quali un Architetto può acquisire CFP sono molteplici e sono stabilite dallo stesso CNAPPC:

  • seconde lauree, master, dottorati di ricerca e specializzazioni;
  • convegni, round table, conferenze e seminari;
  • attività propedeutiche selezionate dal CNAPPC;
  • corsi di formazione professionale in aula;
  • corsi di formazione per architetti online.

Ognuna delle attività sopra elencate riconosce un numero prestabilito di CFP, i quali possono variare a seconda della durata e della complessità degli argomenti trattati.

Linee guida crediti formativi architetti: gli esoneri previsti

In linea di massima, tutti gli iscritti all’Ordine devono conseguire all’obbligo di formazione. Esistono però dei casi in cui è previsto l’esonero e sono i seguenti:

  • professionisti iscritti all’albo da almeno 20 anni, con oltre 70 anni di età;
  • maternità, paternità ed adozione;
  • malattia grave o infortunio che portino ad un’interruzione dell’attività di almeno sei mesi;
  • docenti universitari a tempo pieno, siano essi ordinari, associati o ricercatori;
  • iscritti che non esercitano la professione da almeno 3 anni consecutivi;
  • impedimenti derivati da cause di forza maggiore che devono essere documentate a dovere.

Tutte le richieste di esonero, ad esclusione della prima indicata (professionisti iscritti all’ordine da almeno 20 anni e che abbiano superato i 70 anni di età) per cui in automatico cessa l’obbligo formativo, devono essere presentate sul portale i@materia. Qui sarà necessario selezionare il proprio ordine regionale e seguire le istruzioni di richiesta esonoro formativo.

Mancato adempimento dell’obbligo formativo: le sanzioni previste

In base all’entità della mancanza, il nuovo regolamento dedicato alla formazione professionale continua per Architetti prevede delle sanzioni per mancato conseguimento di CFP: censura o sospensione.

La censura si applica per mancanze di crediti inferiori o pari a 12 CFP e si tratta di una dichiarazione formale in cui si notifica l’inadempienza. La sospensione, invece, si applica nel caso di mancanze superiori a 12 CFP e comporta, per l’architetto, una cessazione dell’esercizio professionale per una durata proporzionale rispetto ai crediti mancanti.

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