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La sicurezza nei lavori di alta quota: definizione e normativa di riferimento

All’interno del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori vi è un ampio spazio dedicato ai cantieri temporanei o mobili, con un intero Capo atto ad illustrare le norme relative alla prevenzione di infortuni nel lavoro in quota.

L’articolo 107 definisce il lavoro in quota come segue:

attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, sono quindi comprese anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a quella indicata.

Nella pratica, il lavoro in quota prevede quelle attività svolte su tetti e coperture in genere, su scale a pioli portatili, su ponteggi ed in particolare nelle fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio, su cataste di materiali (compresi autocarri), su sostegni di linee elettriche. Inoltre, fanno parte della definizione anche i lavori di scavo, quelli di montaggio e / o smontaggio di elementi prefabbricati, di demolizione, di messa in sicurezza di pareti rocciose e le attività di deramificazione.

Ricordiamo quindi che la definizione lavoro in quota non rappresenta necessariamente un’attività svolta in alto: qualunque lavoro che prevede una possibile caduta di oltre 2 metri è definito come tale.

 

La sicurezza nei lavori in quota: il d.Lgs 81/2008

La sezione II, nello specifico gli articoli che vanno dal 108 al 111, illustra le disposizioni di carattere generale sulla sicurezza del lavoro in quota.

Ad esempio, tutti i cantieri che prevedono tali attività devono essere provvisti di recinzioni idonee per impedire l’accesso a persone estranee e delle barriere per evitare il transito sotto ponti sospesi, scale e simili, da parte dei non addetti ai lavori.

Nello specifico, all’articolo 111 vengono illustrati gli obblighi del Datore di Lavoro, con due precisazioni introduttive:

  • deve essere data priorità alle misure di protezione di tipo collettivo;
  • deve essere posta una particolare attenzione alle dimensioni ed all’ergonomia delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività.

Sulla base di questo, il d.Lgs 81/2008 va a definire i conseguenti e relativi obblighi: dalle disposizioni sulle attrezzature da adottare fino alla descrizione nel dettaglio delle caratteristiche tecniche che esse devono avere, comprese dimensioni, posizionamento e requisiti di conformità minimi.

Un particolare rilievo viene dato ai dispositivi di protezione collettiva anti-caduta, specificandone l’obbligo di adozione e l’impossibilità di intraprendere una qualsiasi attività in loro assenza.

Altri obblighi del DDL (Datore di Lavoro) sono:

  • divieto di assumere o far assumere bevande alcoliche e superalcoliche;
  • divieto di effettuare lavori in quota se le condizioni meterologiche non ne consentono l’esecuzione in sicurezza.

 

I rischi del lavoro in quota

La caduta è, ovviamente, il rischio più frequente per chi svolge lavori in quota. Eventi accidentali o di distrazione possono portare a conseguenze gravissime, soprattutto se non sono state messe in atto le misure di sicurezza definite dalla normativa italiana.

Collegate al rischio di caduta, infatti, vi sono altre tipologie di situazioni pericolose: può, ad esempio, accadere che il lavoratore possa essere sottoposto all’effetto pendolo ed urtare contro il suolo, una parete od un ostacolo. Altra circostanza di alto rischio può essere la sospensione inerte del corpo, una casistica che avviene quando un lavoratore resta appeso e senza la possibilità di muoversi. Situazione che può portare alla perdita di coscienza o addirittura alla morte.

Ecco perché è importante che vi sia una totale messa in sicurezza del cantiere, oltre che del controllo da parte di un soggetto super-partes designato a Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri.

 

Il Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri

La figura di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri non può mai coincidere con con il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, nemmeno con dipendenti o con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’azienda ordinante.

Poiché il lavoro in quota presenta un alto rischio di caduta ed è responsabile di molti incidenti mortali, tale figura deve occuparsi delle fasi di prevenzione: sia nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento, sia durante l’esecuzione dei lavori.

Nella fase di redazione del piano di sicurezza, lo stesso Coordinatore deve descrivere tutti i casi prevedibili di lavoro in quota, anche fissando le relative prescrizioni. In fase di esecuzione, invece, dovrà verificare che tutto sia ben gestito e che non siano presenti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

Ovviamente, il Coordinatore deve essere adeguatamente formato, non solo per una corretta valutazione dei rischi ma anche per adottare le misure di protezione in caso di necessità.

 

Aggiornamento dei Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri (CSP e CSE)

Il d.Lgs 81/2008 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquiennale, ovvero un corso modulare della durata di 40 ore per l’assolvimento dell’obbligo previsto per i Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili, secondo l’art. 98 – D.Lgs. 81/2008.

Se ricopri tale carica è necessario verificare di essere in possesso dell’aggiornamento necessario per continuare a svolgere la carica di CSP e CSE, in caso contrario non potrai svolgere il ruolo di Coordinatore fino allo svolgimento del corso. Grazie al nostro corso di Aggiornamento Coordinatori Sicurezza Cantieri CSP/CSE (40 ore) potrai recuperare la tua piena operatività, con il vantaggio di poter usufruire della formazione e-learning dove vuoi e quando vuoi. Scopri subito il programma completo.

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