Crediti formativi architetti: cosa cambia nel 2018?
Scopri tutto quello che devi sapere sui crediti formativi per architetti. Nel 2018 cambieranno le cose?
La media europea dei crediti è di 20 CFP, quella italiana è scesa a 60 (invece dei precedenti 90 crediti formativi per architetti) dopo la delibera del CNAPPC all’inizio del 2017. Nel 2018 i crediti formativi per architetti diminuiranno ancora? Scopriamo qual è la formazione professionale obbligatoria nel triennio 2017-19 per gli architetti.
Crediti formativi architetti: cosa è successo nel 2017
Indice dei contenuti
- Crediti formativi architetti: cosa è successo nel 2017
- Quanti crediti formativi ti servono nel 2018?
- Crediti formativi architetti: nel 2018 sono previsti esoneri?
- Crediti formativi architetti 2018: come funziona l’autocertificazione
- Crediti formativi architetti 2018: sanzioni
- Cerchi corsi online con crediti formativi per Architetti?
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Il 21 dicembre 2016, allo scadere del precedente triennio formativo, il Consiglio nazionale degli architetti ha deliderato che per il triennio 2017-19 ci fosse una sostanziale riduzione dei crediti formativi professionali per gli architetti da acquisire durante tale arco temporale. La delibera, riguardante le attività di aggiornamento e per lo sviluppo professionale della figura dell’architetto, prevede la riduzione dei crediti formativi per gli architetti da 90 a 60 di cui almeno 12 devono colmare l’area deontologia professionale e delle discipline ordinistiche come previsto dall’articolo 6 del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo del Cnappc in attuazione dell’articolo 7 del D.P.R. 137/2012.
Insomma, la formazione professionale degli architetti si avvia a livellarsi con quella europea che prevede, come già anticipato, 20 crediti formativi per trimestre. Tale formazione in Italia viene disciplinata dal CNAPPC con un regolamento pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n.17 del 15/09/2013.
Il CNAPPC sottolinea che la professione dell’architetto richiede un’acquisizione costante di nuove competenze, in ogni campo. La formazione continua è un’opportunità e una necessità per mantenere alto lo sviluppo professionale del settore ed il suo prestigio. La riduzione dei crediti formativi per gli architetti nel triennio 2017-19 risponde all’esigenza di conciliare vita professionale ed aggiornamento costante.
Noi la soluzione te la proponiamo qui!
Quanti crediti formativi ti servono nel 2018?
Non esistono limiti annuali per l’acquisizione di crediti formativi per gli architetti, ma esiste un controllo sul triennio sia per i crediti formativi obbligatori che per quelli delle discipline ordinistiche. Se hai accumulato i 60 crediti obbligatori (o anche più) di aggiornamento professionale del triennio 2014-2016, puoi tranquillamente versare l’eccedenza sul triennio successivo, 2017-2019. Il trasferimento dei crediti formativi da un triennio a quello successivo è possibile, quindi, solo se hai regolarmente “passato” il triennio precedente senza alcun debito di CFP. Il limite dei CFP trasferibili da un triennio all’altro è di 20.
Se hai frequentato corsi, eventi, workshop, seminari (basta che non siano organizzati in accordo o protocollati con il CNAPPC) puoi segnalarlo attraverso la piattaforma im@teria con l’apposita autocertificazione. Anche se hai trascorso un’esperienza formativa all’estero (di qualunque natura) può essere trasformata in crediti CFP a patto che venga presentata la relativa documentazione sulla piattaforma con dicitura “accreditamento singolo”.
Il credito formativo da maturare nel triennio 2017-2019 (dove un CFP corrisponde, orientativamente, ad un ora di formazione se non diversamente specificato) è di 60 CFP di cui 12 derivanti da attività di aggiornamento e di sviluppo professionale continuo sui temi inerenti le discipline ordinistiche. Nel 2018 il numero consigliato di crediti formativi per architetti è di almeno 10 di cui 4 CFP relativi alle discipline ordinistiche.
Crediti formativi architetti: nel 2018 sono previsti esoneri?
Gli esoneri previsti per il triennio formativo 2017-2019 sono:
- maternità (l’obbligo di CFP scende di 20 crediti nel triennio sperimentale e di 30 nel triennio ordinario);
- salute (infortunio o malattia con aggravanti, assenze prolungate che producono un’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi di seguito);
- impedimento di forza maggiore;
- iscrizione all’albo che supera i 20 anni o 70 anni compiuti.
Crediti formativi architetti 2018: come funziona l’autocertificazione
I crediti formativi per architetti possono essere acquisiti in diversi modi: corsi online, seminari ed eventi a patto che questi abbiano regolare riconoscimento preventivo da parte del CNAPPC. Basta controllare sulla piattaforma im@teria per assicurarsi che i crediti formativi rilasciati facciano parte dell’offerta formativa accreditata. La stessa cosa vale anche per i corsi online per architetti, fruibili in modalità fad sincrona ed asincrona.
L’autocertificazione per i crediti formativi architetti per il 2018 (così come quelle precedenti) va presentata sulla piattaforma im@teria. Per il riconoscimento dei crediti formativi professionali devono essere indicati i seguenti parametri:
- tipologia di formazione,
- durata dell’evento o del corso,
- materie oggetto della trattazione,
- modalità di trattazione degli argomenti,
- qualifica dei relatori,
- tipologia di materiale distribuito.
All’Ordine a cui sei iscritto puoi richiedere il riconoscimento dei crediti formativi di corsi abilitanti, master universitari di primo e secondo livello (ma anche assegni e dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, perfezionamento universitario, corsi abilitanti per discipline affini all’architettura), attività formative pubbliche promosse dai ministeri, corsi o eventi organizzati ed accreditati da ordini professionali e collegi legati al territorio nazionale, workshop della Protezione Civile (ad esempio, esercitazioni pratiche concordate e patrocinate dal CNAPPC). Possono essere incluse anche mostre e fiere di settore affini al mondo dell’architettura (se di comprovata utilità con documentazione) e scrittura di articoli, pubblicazioni o saggi di natura tecnica e/o professionale.
L’autocertificazione viene esaminata dall’ordine a cui sei iscritto entro o e non oltre i 60 giorni dall’invio del materiale.
Quali sono le attività di aggiornamento ammesse dalla nuova regolamentazione per l’acquisizione dei crediti formativi per architetti nel 2018? Eccone un elenco aggiornato:
- attività formative (eventi di aggiornamento professionale, tecnico o culturale)
- eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali
- corsi abilitanti (seminari, convegni, corsi con oggetto “salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e tematiche affini)
- corsi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo con una durata minima di 8 ore in fad sincrona ed asincrona
- master universitario di I e II livello, corsi convenzionati con istituti universitari di aggiornamento e perfezionamento
- dottorato di ricerca
- seminari, convegni, conferenze, workshop, tavole rotonde ed eventi simili.
Crediti formativi architetti 2018: sanzioni
La domanda che ti starai ponendo a questo punto è una: sono previste sanzioni se non raggiungo il monte crediti formativi richiesti per quest’anno?
Le sanzioni per non aver adempiuto agli obblighi delle linee guida fornite dal CNAPPC vanno dalla censura alla sospensione. Cerchiamo di capire di cosa si tratta.
Il 20% totale dei crediti formativi di un triennio per gli architetti costituiscono circa 12 crediti. Se questa è la parte mancante della formazione del professionista, solitamente è prevista la censura (dichiarazione formale della mancanza). Se il numero di crediti mancanti è superiore si passa ad una sospensione formale. Quanto dura la sospensione per l’architetto se non si colma il debito di crediti formativi segnalato? La sanzione dura esattamente il numero di giorni corrispondenti ai crediti formativi mancanti. Durante la sospensione, l’architetto non potrà esercitare la professione ma dovrà comunque versare la quota annuale prevista dall’Ordine degli architetti perché la sospensione non è pari alla cancellazione dall’Albo dell’ordine!
Sembra, dunque, che convenga frequentare un bel corso online per architetti per raggiungere il credito formativo richiesto. Vuoi qualche suggerimento?
Oltre al consiglio (del tutto disinteressato!) di seguire i corsi a distanza tramite piattaforma e-learning per i tuoi crediti formativi, vogliamo anche segnalarti che esiste il ravvedimento entro i termini dettati dal regolamento, che solitamente è pari a sei mesi dalla scadenza del triennio formativo. Il ravvedimento operoso permette agli architetti di recuperare i crediti formativi a cui non hanno provveduto.
Con l’ultima modifica al regolamento per la Formazione Professionale Continua, però, ci sono delle piccole novità per gli inadempienti:
- anche a sospensione avvenuta per il mancato assolvimento dei crediti formativi, si possono e devono recuperare quelli mancanti nel triennio formativo successivo;
- vista la modifica (da 90 a 60 crediti formativi) anche il numero di crediti da recuperare va rivalutato al ribasso.
Insomma, c’è speranza per tutti di recuperare, ma per non trovarsi nella situazione succitata la scelta migliore è senza dubbio seguire un corso formativo online per architetti.
Ora sai tutto quello che devi sapere sui crediti formativi architetti 2018. Hai altre domande? Scrivici pure in chat!
Salve,
per l’anno 2017 sono sprovvista delle discipline ordinistiche, quest’anno ho recuperato solo 4 CFP ordinistiche, cosa accade se anche nel 2019 aggiungo altri 4 CFP ordinistiche arrivando per il triennio 2017-2019 ad avere solo 8/12 di questi, posso recuperarli già da adesso?come?
Grazie
Katia
Salve Katia,
il regolamento parla di almeno 20 cfp annuali e 60 cfp nel triennio di cui 12 provenienti da discipline ordinistiche. E’ decaduto fra l’altro il minimo di cfp annuali ma resta una raccomandazione:
“CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di Cfp non inferiore a 10, di cui 4 Cfp su temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale”
Nel suo caso riteniamo che se lei recupera altri 4 cfp in discpline ordinistiche può ritenersi in regola.
In qualità di ente di formazione non trattiamo corsi in discpline ordiniste (ovviamente di esclusività dell’ordine) Per avere una conferma ufficiale le consigliamo di contattare im@teria http://www.awn.it/contatti oppure il suo ordine di appartenenza.
Saluti
ho 35 anni di iscrizione e 63 anni , sono esonerato da cfp? grazie
Salve, ecco alcune informazioni che riguardano l’esonero da crediti cfp (valide per architetti). Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa automaticamente al compimento del 70 anno di età, pertanto non si deve presentare istanza di esonero.
Non conoscendo nel dettaglio la sua situazione, proviamo ad ipotizzare altri due casistiche di esonero, che potrebbero essere di suo interesse:
– non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
– non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente) per 3 anni consecutivi (si intendono i 3 anni antecedenti alla data di richiesta dell’esonero.
Cordiali Saluti
Sono Francesco Primerano attualmente in pensione dopo 34 anni di servizio al comune di ROMA IN Qualità DI ARCHITETTO, SONO ISCRITTO ALL’oRDINE N.5080 DA
40 ANNI, SONO ESONERATO DA CFP GRAZIE
Salve Francesco,
complimenti per il traguardo raggiunto. L’aggiornamento con crediti CFP è legato all’esercizio della professione, quindi è implicito che se lei non esercita più sia esonerato.
Inoltre vige la regola che per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, la obbligatorietà formativa cessa automaticamente al compimento del 70 anno di età, pertanto non si deve presentare istanza di esonero.
Tuttavia per un’ informazione più completa le suggeriamo di leggere questo link http://www.ordinearchitetti.mi.it/it/notizie/dettaglio/7637-esoneri-triennio-2017-2019