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Crediti formativi: quali sanzioni per gli Architetti inadempienti?

Si avvicina la scadenza dei termini previsti per il ravvedimento operoso, ossia la proroga di sei mesi decisa dal Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC) per il conseguimento dei crediti formativi relativi al primo triennio sperimentale 2014-2016.

Entro il prossimo 30 giugno 2017, infatti gli Architetti possono mettersi in regola con i CFP mancanti ed evitare così le sanzioni disciplinari.

Vediamo insieme in questo articolo quali sono i provvedimenti previsti per coloro che non saranno riusciti ad acquisire i 60 crediti formativi previsti, entro il termine improrogabile del 30 giugno 2017.

Se invece vuoi sapere tutto sulla proroga CFP, ti consiglio di leggere prima questo articolo.

Le sanzioni previste: dalla censura alla sospensione

 

Con la modifica all’articolo 9 del Codice Deontologico (Aggiornamento Professionale), il Consiglio Nazionale ha stabilito due diversi provvedimenti per il mancato adempimento degli obblighi formativi: la censura e la sospensione.

Le sanzioni si applicano su tutto il territorio nazionale in modo da non creare disparità fra i vari ordini professionali provinciali. Puoi scaricare il testo dell’articolo 9 del codice deontologico, cliccando qui ⇒Nuovo Testo Art.9 Cod

Prima di questa modifica, il Codice era molto vago su questa evenienza e ciò ha creato da un lato, la proliferazione di infondati allarmismi, e dall’altro una bassa percezione del rischio di seri provvedimenti disciplinari. Si parlava infatti in maniera generica di illecito disciplinare, senza stabilire nello specifico le modalità delle sanzioni.

È importante che tu sappia che le variazioni al Codice Deontologico sono diventate attive con l’invio di un’apposita circolare deontologica da parte del CNAPPC a tutti gli Ordini Provinciali datata 29 settembre 2016.

Ecco il passaggio attuativo contenuto nella circolare (qui trovi il testo integrale ⇒2997_16-Circolare-n.-104-Obbligo-di-Formazione-ofessionale-Continua-1):

Le modifiche all’art. 9 del Codice deontologico hanno efficacia a partire dal ricevimento della presente Circolare e non necessitano di ulteriori approvazioni o recepimento con Delibere di Consiglio da parte degli Ordini.

Vediamo nello specifico in cosa consistono le sanzioni stabilite.

Censura

 

Il termine censura può dare adito a confusioni, tuttavia il citato testo dell’articolo 9 del Codice deontologico su questo punto è molto chiaro:

la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura”

Quindi se a mancare è un numero di crediti pari o inferiore a 12 CFP, al professionista verrà notificata una dichiarazione formale di mancanza delle commesse (la censura).

 

Sospensione

 

Se a mancare sono un numero superiore a 12 di crediti formativi allora scatta la sospensione: l’Architetto non potrà esercitare la professione per un numero di giorni pari al numero di crediti mancanti.

Ecco cosa dice il Codice:

la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

 

Come si applicano le sanzioni: ecco alcuni esempi

 

Il CNAPPC ha messo a punto il seguente schema esemplificativo di applicazione delle sanzioni. Come puoi vedere gli esempi coprono l’intera casista delle situazioni inerenti il raggiungimento dei crediti nel programma di formazione continua.

fonte immagine: Professione Architetto

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La cancellazione da Inarcassa

 

Come conseguenza diretta della sospensione dall’Albo, gli Architetti saranno cancellati da Inarcassa, la cassa previdenziale degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti.

Bisogna precisare che le conseguenze sul versante previdenziale non sono espresse in maniera esplicita in alcun Statuto o Regolamento dell’ente, tuttavia la notizia trova conferma da una recente nota di Inarcassa.

L’ente dichiara che la sospensione dall’Albo impedisce di fatto all’Architetto di esercitare la professione, dunque fa venire meno il requisito fondamentale di iscrizione ad Inarcassa (vedi l’articolo 7 dello Statuto di Inarcassa circa requisito dell’ “esercizio della professione con carattere di continuità”).

È bene notare che la sospensione non sarà mai superiore a 60 giorni (ossia il numero massimo di crediti da conseguire nel triennio). Alla luce di questa considerazione, vediamo cosa comporta e cosa non comporta la cancellazione temporanea da Inarcassa.

Cosa comporta la sospensione:

  • il professionista dovrà comunque corrispondere la contribuzione dovuta ad Inarcassa con riferimento al reddito prodotto nell’intero anno;
  • non verrà conteggiato il periodo di cancellazione ai fini dell’anzianità di iscrizione, con tutte le conseguenza in ordine alla maturazione del diritto a pensione.

Cosa NON comporta la sospensione:

  • l’annullamento del trattamento pensionistico eventualmente in godimento, con riferimento al quale il professionista abbia pacificamente maturato il relativo diritto;
  • la necessità di cambiare Cassa di Previdenza in quanto nel periodo di sospensione non sarà possibile maturare redditi in qualità di Architetto.

 

Non farti trovare impreparato

 

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